Ciao
ti riporto una risposta già data
"La legge 85 / 433 / Cee del 16 settembre 1985 rende possibile la libera circolazione dei farmacisti nei Paesi dell' Unione europea e in particolare regola il reciproco riconoscimento dei titoli di farmacista e il diritto di stabilimento (cioe' di esercizio dell' attivita' di farmacista) nei Paesi dell' Ue. Presupposto per l' applicazione della norma comunitaria e' che l' interessato sia abilitato all' esercizio della professione di farmacista e cioe' che abbia superato l' esame di Stato abilitante post laurea. Deve inoltrare la domanda di riconoscimento del suo titolo all' autorita' competente (di solito il ministero della Sanita' ) del Paese dove intende trasferirsi. Non conoscendo il Paese europeo di sua destinazione puo' comunque rivolgersi alla Fofi (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Via Palestro 75, 00185 Roma, tel. 06 - 4450.361) che, fra l' altro, ha pubblicato "1992. La farmacia verso l' Europa" (consultabile nella sede Fofi) e "Farmacista nelle stelle" di G. Leopardi, ed. Italpromo e Libardi Ass. (su ordinazione, tel. 06 - 5729.981)."
Se hai qualche altro dubbio contattami
Pasquale Russo
[Modificato da pasquale_russo 11/10/2008 14:57]
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*Presidente Nazionale AISF (Associazione Italiana Studenti di Farmacia)
**Capogruppo de "OBIETTIVO UNIVERSITA'" Gruppo di Rappresentanza Studentesca.
***Senatore Accademico dell'Università di NAPOLI FEDERICO II